Sgravio contributivo triennale sugli assunti under 35 a tutela crescenti. Legge di bilancio 2020.

Sgravio contributivo triennale sugli assunti under 35 a tutela crescenti. Legge di bilancio 2020.

Sgravio contributivo triennale sugli assunti under 35 a tutela crescenti. Legge di bilancio 2020.

 Per il 2019-2020 taglio fino al 50% entro i limiti di 3mila euro in dodici mesi.

Nel 2020 ( con verifica per gli assunti nel 2019 aventi caratteristiche previste dalla legge di bilancio) sarà possibile per i datori di lavoro privati beneficiare della riduzione contributiva del 50% ( premio Inail escluso ) entro il tetto massimo di 3mila euro annui, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, con contratto a tutele crescenti, di soggetti fino a 35 anni non compiuti ( 34 anni e 364 giorni), che non abbiano mai lavorato in forma stabile a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

Ricordiamo che la legge 205/17 ha previsto (articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115) un abbattimento strutturale del 50% degli oneri contributivi datoriali (premio Inail escluso) entro il tetto massimo di 3mila euro annui, in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione di quelli domestici), per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di giovani – i quali siano privi di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato – che non hanno compiuto il trentesimo anno di età.

Per il solo anno 2018, la stessa legge ha esteso il limite anagrafico a 35 anni non compiuti. Per il 2019 il limite di età è rimasto fermo a 30 anni non compiuti.

L’intervento della legge di bilancio 2020 estende alle assunzioni effettuate negli anni 2019 ( retroattiva ) e 2020 il limite anagrafico più elevato di 34 anni e 364 giorni, già previsto per le assunzioni effettuate nel 2018 e, parallelamente abroga una disciplina transitoria (quella prevista della legge 96/2019), la quale, in realtà, non era mai decollata per l’assenza della prevista regolamentazione.

La durata

La riduzione contributiva ha una durata massima di 36 mesi e premia le assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti; Restano escluse, quindi, le assunzioni di dirigenti, nonché i rapporti di lavoro di tipo domestico.

Condizione essenziale per il diritto all’incentivo è che chi è avviato al lavoro non sia mai stato occupato, in precedenza, con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

 

 

Il caso dell’apprendistato

Fanno eccezione i rapporti di apprendistato – instaurati con altro datore di lavoro, diverso da quello che esegue la nuova assunzione – che non siano proseguiti con il mantenimento in servizio dell’interessato.

La facilitazione soggiace al rispetto dei principi generali in materia di incentivi declinati dall’articolo 31 del decreto legislativo 150/15. Se il rapporto agevolato cessa, il lavoratore può essere assunto da un altro datore di lavoro anche oltre il limite di età previsto e chi instaura il rapporto può fruire dell’esenzione per i mesi mancanti al compimento del triennio.

Nel rispetto delle condizioni generali di accesso, il beneficio è previsto anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine; in tal caso, il requisito anagrafico (under 35) deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto.